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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Le operazioni di scissione e di trasformazione sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986.
Il principio di neutralità fiscale delle scissioni, in base al quale il passaggio dei beni dalla società preesistente (la società scissa) al soggetto risultante dall'operazione (la/le società beneficiaria/e) non dà luogo a fenomeni fiscalmente realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale.
Al fine del superbonus, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari devono essere individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito dell'indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, non rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Al fine di beneficiare del Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Resta fermo che è necessario dimostrare che gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio.
Le agevolazioni prima casa under 36 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull'immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all'esito di un procedimento giudiziale. Ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione " prima casa", la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale.
Sono ammessi a fruire del Superbonus anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che: siano conviventi con il possessore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.