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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Nel caso di una fusione per incorporazione con retrodatazione (effetti fiscali e contabili retrodatati al 1° gennaio dell'anno n), realizzata in assenza di una situazione patrimoniale, l'incorporante dovrà utilizzare, ai fini della determinazione del quantum di perdite fiscali riportabili, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'incorporata relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione (anno n-1).
Nel caso di una fusione per incorporazione, l'incorporante può disapplicare la disciplina di contrasto al riporto delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, in relazione alle posizioni fiscali dell'incorporante maturate alla data di efficacia giuridica della fusione.
Nel caso di una fusione per incorporazione della target da parte di una SPAC ("Special Purpose Acqusition Company"), l'incorporante può disapplicare la disciplina di contrasto al riporto delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, in relazione alle posizioni fiscali dell'incorporante maturate alla data di efficacia giuridica della fusione.
Nel caso di una fusione per incorporazione tra le uniche due società del consolidato fiscale, l'incorporante può disapplicare la disciplina di contrasto al riporto delle perdite fiscali, in relazione alle posizioni fiscali portate in dote alla fusione dalle società.
Nel caso di una fusione per incorporazione di una holding, che a sua volta aveva acquisito per incorporazione le società operative del gruppo, l'incorporante può disapplicare la disciplina di contrasto al riporto delle perdite fiscali, in relazione alle posizioni fiscali portate in dote dalle società partecipanti alle fusioni suddette.
Nel caso in cui, in seguito all'allaccio della propria rete a quella del Comune, la Centrale di produzione di calore svolga sia il ruolo di proprietaria di parte della rete che di utenze da rifornire potrà comunque fruire del credito d'imposta per la fornitura di calore alle proprie utenze.