Il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di un'applicazione informatica per la ricerca di prestazioni sanitarie rappresenta un servizio avente finalità di assistenza sanitaria. Pertanto può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. f), e comma 3-bis, del TUIR.
La società potrà dedurre integralmente le relative spese sostenute (TUIR, art. 95), ma non potrà detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.