L’esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 9 del DPR 633/72, relativa alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, ha natura “oggettiva”. Dette prestazioni “si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”.
Se viene a mancare l’imparzialità della mandataria, l’attività di mediazione non sussute e la prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere” da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria.