La società istante potrà recuperare l'IVA correlata al credito commerciale rimasto insoluto vantato verso l'accollante, verso cui si è insinuata al passivo della procedura concorsuale aperta nei suoi confronti, tramite richiesta di rimborso ex articolo 30-ter del DPR n. 633/1972, da presentare entro il termine di due anni dal giorno in cui si verificherà il presupposto per la restituzione, cioè dalla data in cui sarà definitivo il piano di riparto dell'attivo della liquidazione giudiziale dell'accollante ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della procedura.
Affinché sia rispettata la neutralità dell'IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l'istante dovrà fornire prova all'Ufficio competente di non aver recuperato l'IVA nell'ambito della liquidazione giudiziale, prova che potrà essere resa solo a conclusione della procedura.