Nell'ambito dello scambio di partecipazioni mediante permuta del caso di specie, è possibile attribuire alle azioni ricevute il valore contabile e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione data in permuta, soltanto qualora si verifichi la circostanza che le partecipazioni ricevute in cambio dal permutante siano iscritte in bilancio al medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni date in cambio dallo stesso permutante.
Laddove tale condizione non venga rispettata, nei confronti dell'operazione di permuta non troverà applicazione il regime di neutralità, ma quello di realizzo delle relative plus/minusvalenze secondo le regole ordinarie.
Conseguentemente, in quest'ultima ipotesi, qualora emerga una minusvalenza, la medesima risulterà indeducibile.