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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Con riferimento al test di prevalenza (art. 162-bis, TUIR) per la qualificazione delle holding ("finanziarie" o "industriali"), viene chiarito che, ai fini del calcolo previsto dalla norma, l'inclusione degli impegni ad erogare fondi e le garanzie concesse riguarda soltanto il test per le holding finanziarie (comma 2) e non quello delle holding industriali.
L'Agenzia delle Entrate interviene sul test di prevalenza (art. 162-bis, TUIR) per la qualificazione delle holding ("finanziarie" o "industriali") chiarendo che ai fini del calcolo previsto dalla norma tra gli "elementi patrimoniali" rientra qualsiasi finanziamento erogato dalla controllante.
Nell'ipotesi di scioglimento della comunione mediante un atto di permuta, la permutante non intende accorpare la quota di immobile da acquistare alla quota già posseduta, né vendere la quota dell'immobile agevolato già posseduto, pertanto non potrà fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa.
Con riferimento all'IVA a credito sulla fattura a saldo non pagata per la realizzazione di un impianto biodigestore, l'emissione di una nota credito costituisce una mera facoltà per il cedente/prestatore e non un obbligo in assenza del cui adempimento il cessionario/committente deve procedere. Pertanto, il cessionario non può emettere un'autofattura a fronte dell'inerzia del cedente/prestatore, anche se il mancato pagamento della fattura non incide sui principi per l'esercizio del diritto di detrazione.
La cessione di dotazioni di bordo a soggetti "non armatori" che si inseriscono nella catena di vendita, in linea di principio, rientra nel regime di non imponibilità IVA, indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto beni che per le loro caratteristiche sono ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale.
In seguito alla revisione dell'accordo sindacale in cui sono stati definiti nuovi criteri e modalità di liquidazione, alle somme erogate al personale dirigente a titolo di MBO nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi si applica la tassazione ordinaria, in quanto non è ravvisabile alcun ritardo nell'erogazione dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica.