Il corrispettivo ricevuto da un artista (cantante lirico) residente in un altro Stato a fronte di prestazioni artistiche svolte in Italia (rappresentazioni teatrali) assume piena rilevanza territoriale ai fini impositivi in Italia, in quanto prestazione di lavoro autonomo svolta nel territorio dello Stato.
Pertanto, i sostituti d'imposta italiani che corrispondono i compensi devono applicare una ritenuta a titolo d'imposta IRPEF nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 25, co. 2, del DPR n. 600/1973.
Dal punto di vista convenzionale, tali redditi sono soggetti a tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e quello di svolgimento della prestazione, la cui doppia imposizione va risolta dalla normativa interna dello Stato di residenza.
Ne consegue che, dal momento che la convenzione preserva la potestà impositiva dell'Italia, l'istante non può richiedere né il rimborso delle ritenute già applicate, né la disapplicazione ex ante di dette ritenute in relazione alle eventuali future prestazioni artistiche che dovesse svolgere nel nostro Stato.