I proventi da strumenti finanziari partecipativi senza apporto, in assenza dell'esistenza di una effettività del rischio connessa all'investimento, sono riconducibili ai redditi di lavoro dipendente o assimilato, con conseguenti obblighi di sostituzione d'imposta in capo alla società.
Ciò in quanto i manager non assumono un sostanziale ruolo di investitori, non partecipando ad alcun rischio di perdita dell'investimento poiché non hanno corrisposto alcun importo, ma partecipano al rischio di perdita del capitale investito al pari degli altri soci solo in relazione alla sottoscrizione di azioni ordinarie/speciali (quali titoli aventi remunerazione propria).
Inoltre, la previsione di una clausola d'acquisto delle azioni nell'ipotesi di bad leaver in cui gli SFP vengano annullati, nonché l'assegnazione degli SFP a soli due manager mentre al restante management è riconosciuto un differente sistema premiale (stock option), rappresentano complessivamente un insieme di elementi di segno negativo che costituiscono un indicatore utile a collegare il provento connesso alla detenzione degli SFP all'impegno profuso dai manager nell'attività lavorativa.