Una società italiana proprietaria di un autodromo in Italia ha erogato una prestazione di servizi ad un'impresa extra-UE, consistente nell'utilizzo della pista per eventi sportivi di livello europeo/mondiale, unita ad una serie di servizi complementari, quali ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo, indispensabili per lo svolgimento dell'evento sportivo.
In tal caso, la prestazione descritta è qualificabile come prestazione di servizi complessa, e non come mera locazione di bene immobile, seppur rimanga legata all'immobile situato in Italia e, pertanto, sia corretta la territorialità IVA attribuita all'operazione, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR n. 633/72.
Per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile all'operazione, non è possibile riconoscere l'esenzione IVA per le prestazioni connesse alla pratica sportiva, in quanto il prestatore non soddisfa il requisito soggettivo della mancanza di scopo di lucro, poiché costituito in forma di SRL.
Pertanto, la prestazione complessa ricevuta dalla società extra-UE è da considerare relativa a un bene immobile situato in Italia, dunque soggetta all'aliquota IVA del 22%.