Approvato il Decreto Legge con le misure valide dal 7 aprile 2021

È stato firmato il Decreto Legge che contiene misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. Le disposizioni saranno in vigore dal 7 al 30 aprile.

Il testo prevede la proroga dell’applicazione delle disposizioni del Decreto del 2 marzo 2021. Restano quindi in vigore:

- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata in ambito comunale;
- il divieto di spostamenti tra le Regioni. Sarà sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, qualora non ci siano ordinanze più restrittive dei presidenti di Regione
- il coprifuoco dalle 22 alle 5

Tutta Italia resta in zona arancione o rossa. Il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus sia più contenuta possano tornare in giallo.

Nel frattempo, fino al 30 aprile bar e  ristoranti restano chiusi. Possibile solo l'asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 per i ristoranti. In caso di ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potranno riaprire a pranzo.

Palestre, piscine, cinema, teatri e musei restano chiusi. Se la verifica di metà mese darà esito positivo e dunque torneranno le zone gialle, si potrebbe valutare la riapertura di cinema e i teatri con prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto.

Per quanto riguarda la scuola il Decreto prevede che sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Inoltre, il decreto:

- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 se le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni
- introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione)
- proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica
- prevede misure volte alla semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali.

Leggi il testo del Decreto Legge >

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