Azione risarcitoria contro Booking.com

le FAQ di Confindustria Alberghi

Facendo riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito all’azione collettiva promossa da Hotrec contro Booking.com (“Booking”), avente ad oggetto "il risarcimento dei danni subiti per violazione delle norme sul diritto della concorrenza", di seguito pubblichiamo alcune FAQ rese disponibili da Confindustria Alberghi con la speranza di fornire risposte alle domande più frequenti, analizzandone le caratteristiche più rilevanti:

Chi sono i promotori
L’azione collettiva risarcitoria contro Booking è promossa da Hotrec, un’associazione europea cui aderiscono alcune associazioni di alberghi, bar e ristoranti dei Paesi dell’Unione.
Tra questi, però, le associazioni di Francia e Spagna hanno deciso di non aderire. 

Natura e finalità dell’azione
L’azione promossa NON rientra nella disciplina generale della class action europea di matrice consumeristica prevista dalla Direttiva 2020/1828/UE(recepita in Italia nel D.lgs. n. 28/2023), bensì configura un’azione risarcitoria collettiva in materia antitrust condotta mediante un meccanismo di adesione volontaria e cessione dei crediti, fondata sulla Direttiva 2014/104/UE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n.3/2017.
L’obiettivo dell’azione collettiva è ottenere il risarcimento dei sovrapprezzi commissionali sostenuti dagli hotel a causa dell’applicazione, da parte di Booking, delle clausole anticoncorrenziali di parity rate.

Base giuridica dell’azione
L’azione in esame trova fondamento giuridico nell’accertamento dellaviolazione delle norme sul diritto della concorrenza operato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con sentenza del 19 settembre2024, ha dichiarato che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma costituiscono una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE, e pertanto sono illegittime.
Tale pronuncia si inserisce in un più ampio contesto sanzionatorio già delineato da precedenti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia (“AGCM”) nonché dalla Autorità Antitrust spagnola, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”).
Il diritto delle strutture alberghiere ad ottenere il risarcimento del danno subito si fonda sull’art. 3 della Direttiva 2014/104/UE, a mente del quale la violazione delle norme dell’UE sulla concorrenza comporta l’obbligo di risarcire i danni cagionati.

Chi può aderire
L’adesione è su base individuale e la  facoltà è riconosciuta a tutte le aziende che ritengono di aver subito danni derivanti dall’applicazione, adopera di Booking, delle clausole di parity rate, che hanno prodotto l’effetto di incrementare le commissioni pagate alla piattaforma, impedendo alle strutture ricettive di offrire prezzi più bassi o condizioni migliori sul proprio sito o su altri canali ed eliminando di fatto la concorrenza di prezzo tra Booking e le altre OTA.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.lgs. n. 3/2017, gli hotel italiani hanno il diritto di chiedere il risarcimento a Booking.com per i danni subiti a causa delle pratiche anticoncorrenziali.

Non possono partecipare, invece, le associazioni di categoria.

Modalità di adesione
Le aziende che scelgono di aderire all’azione dovranno stipulare un contratto di cessione del proprio potenziale credito risarcitorio - di cui allo stato non si conoscono né termini né condizioni contrattuali - ad una fondazione di diritto olandese, la Stichting “Hotel Claims Alliance”, appositamente costituita per aggregare ed esercitare congiuntamente le pretese delle strutture ricettive. Tale fondazione ha il compito di raccogliere le adesioni, i documenti probatori e rappresentare unitariamente gli interessi degli hotel.
La fondazione agirà in giudizio in nome proprio per conto dell’intero gruppo di aderenti, avvalendosi di un
team di legali specializzati in diritto della concorrenza e di un finanziatore della lite (c.d. “Litigation Funder”). A seguito della cessione del proprio credito risarcitorio, l’hotel rinuncia a far valere autonomamente la propria pretesa in futuro, pertanto non potrebbe avviare una causa separata per gli stessi fatti, salvo revocare l’adesione prima che l’azione collettiva sia avviata, secondo i termini contrattuali.

Foro competente
L’azione sarà incardinata nei Paesi Bassi e sarà competente il foro di Amsterdam dove ha sede legale Booking.com B.V. ai sensi dell’art. 4 (1) e7 (2) Reg. (UE) 1215/2012.
Lo svolgimento del giudizio seguirà le norme previste per il rito civile olandese.

Onere probatorio
Ogni impresa che intende aderire deve fornire (alla fondazione promotrice) la documentazione probatoria necessaria (fatture delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo rilevante, contratti conBooking.com, ecc.) per consentire ai consulenti incaricati di quantificare il danno e predisporre la domanda di risarcimento.
La valutazione del set probatorio da allegare in giudizio è rimessa alla fondazione che, sulla base delle prove fornite dai singoli aderenti, curerà la costruzione di un quadro probatorio unitario, aggregando i singoli elementi probatori. La ratio delle c.d. azioni collettive è, infatti, quella di semplificare l’istruttoria evitando un processo lungo e macchinoso per numero di parti e prove da produrre.
La fondazione che agisce in giudizio deve provare il danno subito dagli aderenti (es. sovracommissioni pagate dagli hotel) e non anche la condotta illecita poiché già accertata dalla pronuncia della Corte che costituisce precedente vincolante per il giudice olandese.
Ad ogni modo, sotto il profilo probatorio, il processo si svolgerà secondo le norme del diritto procedurale olandese, in combinazione con i principi del diritto UE sulla concorrenza.

Anonimato dei partecipanti
Il modello adottato (cessione del credito alla fondazione) prevede che le aziende aderenti non compaiono direttamente nell’ambito del giudizio. La parte attrice nella causa sarà la fondazione
Hotel Claims Alliance, quale cessionaria dei crediti risarcitori delle aziende, sicché i singoli hotel non saranno formalmente parti processuali.
Questo però non garantisce che l’anonimato degli aderenti venga mantenuto durante tutto il procedimento giudiziario.

Periodo di riferimento
Per le aziende operanti in Italia, il periodo rilevante ai fini della richiesta di risarcimento dei danni è compreso
tra il 2004, anno in cui Booking.com ha introdotto le clausole di parity rate, e il 2017, anno in cui tali clausole sono state abolite per legge (Legge n. 124/2017).
Spetta alle singole imprese l’onere di provare le annualità in cui hanno effettivamente subito il danno, documentando l’applicazione delle clausole e i relativi sovrapprezzi commissionali sostenuti nel periodo in questione.

Risarcimento
Sul piano della determinazione del danno risarcibile, secondo i calcoli stimati da Hotrec, l’azienda potrebbe ottenere fino al 30% delle commissioni totali pagate a Booking negli anni di riferimento, oltre agli interessi maturati.
Naturalmente l’importo effettivo dipenderà dall’esito dell’istruttoria giudiziale: la misura del 30% è una stima massima ipotizzata sulla base di studi economici condotti dalla fondazione.
Le somme recuperate verranno distribuite ai singoli hotel aderenti in proporzione al danno di ciascuno (verosimilmente proporzionale alle commissioni pagate), al netto della quota spettante al finanziatore e dei costi della procedura.

Costi
L’iniziativa applica il modello "no win, no fee", usuale nelle azioni collettive risarcitorie.
Gli hotel non dovranno anticipare alcun costo. Solo in caso di successo (sentenza positiva o transazione vantaggiosa), il finanziatore tratterrà una quota del risarcimento per remunerare il proprio intervento pari, secondo le indicazioni di Hotrec, al 30% dell’importo recuperato, oltre al doppio dei costi vivi sostenuti (es. onorari degli avvocati, periti economici, costi processuali ecc.).
Nulla sarà dovuto dagli hotel aderenti in caso di esito sfavorevole del giudizio.

Esiti
Secondo le stime fornite da Hotrec, la durata del processo per giungere alla sentenza di primo grado sarà di almeno due anni circa.

Tempistiche
Il termine per aderire all’azione collettiva è fissato al 31 luglio 2025.

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile essere messi in contatto con Confindustria Alberghi.

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci
Contenuti correlati

Azioni sul documento