Regione Lombardia: limitazioni alla circolazione 2016-2017

Dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 sono in vigore le limitazioni regionali per la circolazione di alcune tipologie di veicoli al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria. Inoltre, è stato approvato il Protocollo che prevede l'attuazione di misure temporanee in caso di episodi acuti di inquinamento e che prevedono anche il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 3.

Dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nei Comuni ricadenti nelle aree urbane di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Monza, Lecco, Lodi, Cremona, Mantova, Pavia e Varese (per un totale di 570 Comuni) è vietata la circolazione dei seguenti autoveicoli:

  • benzina euro 0;
  • diesel euro 0, 1 e 2.

Si ricorda che su tutto il territorio regionale, in tutti i giorni della settimana, è in vigore il fermo permanente dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe euro 0 e degli autobus M3 adibiti al TPL di classe euro 0,1 e 2.

Le limitazioni si applicano a tutta la rete stradale con esclusione di:

  • autostrade;
  • strade di interesse regionale R1;
  • tratti stradali di raccordo alle autostrade, alle strade R1 e ai parcheggi di corrispondenza.

La Regione ha individuato le tipologie di veicoli escluse dal fermo e quelle che, in deroga, possono circolare nonostante il divieto.

Sul sito della Regione Lombardia sono disponibili l'elenco completo dei Comuni in cui si applica il fermo (Fascia 1 e Fascia 2), l'elenco delle tratte stradali escluse dal divieto di circolazione, l'elenco delle tipologie di veicoli escluse dal fermo e quelle per cui sono previste delle deroghe.

Inoltre, con la delibera di Giunta regionale n. 5656/16 è stato approvato il Protocollo che disciplina l’attuazione di misure temporanee omogenee a carattere comunale in caso di episodi acuti di inquinamento e che prevedono anche il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 3. L'elenco dei Comuni che aderiranno al protocollo sarà pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

Le misure temporanee a carattere locale si articolano su 2 livelli:

  • 1° livello (al superamento per 7 gg consecutivi del valore di 50 microgrammi/mc di PM10): 
    • per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alla zona A, estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell’articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli per cui sono vigenti i divieti. Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel. In entrambi i casi vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico; 
    • limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.

  • 2° livello (al superamento per 7 giorni consecutivi del valore di 70 microgrammi/mc di PM10)

    • Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.
 

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m3) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). La revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.

Contatti

Andrea Agresti (email andrea.agresti@assolombarda.it).

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