Manovra del Governo - IVA - Modifiche normative

 

10 luglio 2006

Manovra del Governo
La manovra del Governo (1), entrata in vigore il 4 luglio, oltre ad apportare significative modifiche alla disciplina IVA relativa alle locazioni e alle cessioni di beni immobili, oggetto di specifica circolare, dispone ulteriori interventi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Elenchi clienti e fornitori
Viene reintrodotto (2) l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e dei fornitori.
La trasmissione telematica degli elenchi deve avvenire entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA: poiché quest’ultima deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il primo adempimento scadrà il 29 aprile 2007. 
Tale termine può comunque essere differito con apposito decreto per esigenze di natura tecnica o relativamente a particolari tipologie di soggetti anche in considerazione dell’entità dei dati da trasmettere.
Le modalità di presentazione degli elenchi saranno stabilite con un apposito provvedimento.
È comunque disposto che, con riferimento al 2006, nell'elenco dei clienti dovranno essere indicati soltanto i titolari di partita IVA.
L’omissione della trasmissione degli elenchi e l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri è sanzionabile ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97.

Modifiche delle aliquote IVA
Dal 4 luglio 2006 (3), sono soggette all'aliquota IVA del 20%, anziché quella del 10%, le cessioni relative a:

  • prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.17.04);
  • cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.18.06);
  • servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
  • francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

Inoltre, viene modificato il numero 122) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 specificando che l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota del 10% delle prestazioni di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, riguarda solamente quelle connesse all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Viene previsto (4) che dal 2007 i soggetti non tenuti all'emissione della fattura ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercianti al minuto, esercenti pubblici esercizi, ecc.), sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ogni punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni e delle prestazioni di servizio effettuate.
Le modalità ed i termini di trasmissione dei dati saranno stabilite con un apposito provvedimento.
L’introduzione di questo nuovo adempimento comporta la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Comunque, rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il mancato adempimento dell’invio telematico dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro oltre all’applicazione delle sanzioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità.

Apertura della partita IVA
Dal 1° settembre 2006, l’attribuzione del numero di partita IVA è subordinato all’esecuzione di riscontri per l’individuazione di elementi di rischio connessi alle frodi in materia di IVA (5).

Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate:

  • le specifiche informazioni da richiedere nella dichiarazione di inizio attività;
  • le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione della partita IVA è subordinata al rilascio di una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria;
  • le modalità per l’attribuzione di una partita IVA temporanea utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti intracomunitari.

Inoltre, sono programmati specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA anche prima del 1 settembre 2006.

Applicazione del "Reverse charge" al Settore Edile 
Successivamente all'autorizzazione comunitaria, alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore è esteso il meccanismo IVA del "reverse charge" (6).  Di conseguenza, il committente di queste prestazioni (impresa di costruzione o ristrutturazione, appaltatore principale o altro subappaltatore) sarà tenuto ad integrare la fattura con IVA emessa dai soggetti subappaltatori ed a registrarla nel registro IVA vendite e acquisti.

Nuovo regime dei contribuenti minimi in franchigia
Dal 2007 viene introdotto un nuovo regime IVA per le persone fisiche esercenti attività commerciale, agricola o professionale che nel 2006 hanno realizzato (ovvero, in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato o non prevedono di effettuare cessioni all’esportazione (7).

In particolare il nuovo regime che ha valenza soltanto ai fini IVA e non ai fini delle imposte sui redditi prevede:

  • l'esonero dall'applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate, e dagli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • il divieto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti;
  • l'obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali, e di certificare e comunicare in via telematica i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
  • l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle operazioni effettuate.

Sono esclusi dal nuovo regime:

  • i soggetti che adottano regimi speciali di determinazione dell’imposta;
  • i soggetti non residenti;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

In presenza di acquisti intracomunitari i contribuenti in franchigia sono tenuti ad integrare la fattura di acquisto ed a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

L’applicazione del nuovo regime di franchigia, che prevede l'attribuzione di uno speciale numero di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72.
L’imposta dovuta per effetto della rettifica deve essere versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine di versamento del saldo dell’IVA annuale dall’anno in cui è intervenuta la modifica.

Il regime perde efficacia da:

a) l’anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di 7.000 euro;
b) l’anno solare stesso in cui è superato il limite di 10.500 euro (più del 50% del limite di 7.000 euro). In quest'ultima ipotesi è dovuta l’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno, al netto dell’IVA detraibile sugli acquisti.

I contribuenti minimi in regime di franchigia possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione con validità almeno triennale, è comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata e, salvo revoca, è prorogata per ciascun anno successivo al triennio.
Il transito al regime ordinario IVA per opzione o per superamento dei limiti comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 2 del D.P.R. n. 633/72.

Con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno fissati le modalità per l’opzione, i termini e le procedure di applicazione del regime in esame.

Aliquota IVA relativa alle consumazioni obbligatorie nelle discoteche e nei locali da ballo
I corrispettivi relativi agli “ingressi liberi con consumazione obbligatoria” nelle discoteche o altri locali da ballo sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 20% (8).
Rimangono assoggettati all’aliquota ridotta del 10% i corrispettivi relativi alle consumazioni facoltative.

Riferimenti e collegamenti
1. D. L. 4 luglio 2006, n. 223 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006.
2. Art. 37, commi 8 e 9 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
3. Art. 36, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
4. Art. 37, commi da 33 a 37 del D.L. 4 luglio 20006, n. 223.
5. Art. 37, commi da 18 a 20 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
6. Art. 35, commi 5 e 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
7. Art. 37, commi da 15 a 17 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
8. Art. 35, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
9. Art. 35, comma 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Contatti
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Diritto d'Impresa e Fisco e all'Area Fiscale e Societaria, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it.

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