La parte soccombente che agisce come sostituto d'imposta, qualora ritenga che le somme corrisposte al legale "non distrattario" possano costituire reddito di lavoro autonomo, è legittimato a richiedere al difensore "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale.