L'atto con cui i titolari di alcuni terreni edificabili procedono alla loro "messa in comunione", senza pagamento di conguagli in denaro, non rientra nel campo d'applicazione IVA ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, poichè l'atto di costituzione della comunione non produce effetti traslativi, non emergono plusvalenze immobiliari tassabili ai sensi degli artt. 67, co. 1, lett. b) e 68 del TUIR.