Firmata nuova Ordinanza che colloca la Lombardia fra le regioni in "zona arancione"

Il Ministro della Salute ha firmato un'Ordinanza che stabilisce, a partire da domenica 29 novembre 2020, l'ingresso della Lombardia fra le regioni in "zona arancione".

In questa direzione, a far data da oggi, le misure di contenimento prevedono:

Spostamenti

  • il divieto in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • la possibilità di spostarsi all’interno del proprio comune dalle ore 5 alle ore 22 senza autodichiarazione. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • l’autodichiarazione per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni;


Attività commerciali, ristorazione e centri commerciali

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono purché sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, sia previsto lo scaglionamento degli ingressi e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
  • non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili
  • nelle giornate festive e prefestive resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli;


Scuola

  • la didattica a distanza prosegue al 100% per le scuole superiori;
  • le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza;
  • tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
  • i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività;


Palestre, piscine e sport

  • presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento;
  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoriaù


Musei, cinema ed eventi

  • sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Continua la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;


Trasporti

Nessun cambiamento per quanto riguarda i trasporti pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la cui capienza massima resta fissata al 50 per cento. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

Confermata inoltre la sospensione delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.


Si riporta uno schema utile a riepilogare le differenze tra Area Arancione e Area Rossa.

Zona Rossa e Zona Arancione

L'Ordinanza produce effetti fino al 3 dicembre 2020.

Leggi il testo dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 >

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