Decreto crescita–misure a tutela del made in Italy

Marchi storici - Contrasto all'Italian sounding - Incentivi per il deposito di Marchi e Brevetti.

1) MARCHI STORICI

L’art. 31 del Decreto Crescita introduce nel Codice di Proprietà Industriale (CPI - D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) l’art. 11-ter, che istituisce il marchio storico di interesse nazionale.

Stabilisce il citato art. 11-ter che i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che hanno un’attività produttiva localizzata nel territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici nazionali di cui all’art. 185-bis.

L’art. 185- bis prevede l’istituzione, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

Le imprese iscritte al registro speciale possono utilizzare, per fini commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale”. Secondo il legislatore, tale logo è destinato ad avere un impatto sulle scelte dei consumatori, evidenziando adeguatamente la storicità dei marchi italiani.

Le imprese iscritte al registro speciale possono accedere: (i) al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per il finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici; (ii) al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (art. 185-ter CPI), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale e con una dotazione iniziale di 30 milioni di Euro.

L’impresa iscritta nel registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, ha l’obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, e in particolare:

  • i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura e delocalizzazione;
  • le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;
  • le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
  • le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

La violazione degli obblighi informativi ora citati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 50.000.

Dopo aver informato il Ministero dello Sviluppo Economico, l’impresa dovrà procedere ad individuare i potenziali acquirenti, informando il Ministero ogni 3 mesi delle proposte ricevute.


2) CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING

L’Italian Sounding è il fenomeno riconducibile all’utilizzo ingannevole, per prodotti realizzati all’estero, di denominazioni, marchi, segni, riferimenti, immagini, colori che evocano l’Italia, con lo scopo di promuovere la commercializzazione di tali prodotti concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.


Per contrastare questo fenomeno, l’art. 32 del Decreto Crescita istituisce un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari. Il credito spetta fino a 30.000 euro e per l’anno 2019 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro.


3) INCENTIVI PER IL DEPOSITO DI MARCHI E BREVETTI
L’art. 32 del Decreto Crescita, commi 7 – 10, prevede l'istituzione del “Voucher 3I – Investire in Innovazione” - che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'UIBM;
  • estensione all'estero della domanda nazionale.

L’art. 32 del Decreto Crescita, commi 12 -14, favorisce le esportazioni di prodotti di qualità attraverso un’agevolazione volta a sostenere la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l’eccellenza dei prodotti italiani.

L’art. 32 del Decreto Crescita, commi 16 e 17, introduce la possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ("fase nazionale") in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale". Questi i possibili vantaggi:

  • una procedura di esame e rilascio più rapida di quella europea
  • la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità
  • la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal CPI.


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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