Fase post-emergenza - Tirocini curriculari ed extracurriculari – Aggiornamento indicazioni regionali

Riconfermata la possibilità di attivare nuovi tirocini in presenza e riattivare quelli sospesi.

Regione Lombardia, con un Comunicato (cfr. Contenuti correlati) pubblicato l’11 giugno, ha aggiornato le indicazioni per lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari nella fase di ripresa post-emergenza COVID-19.

Tali indicazioni hanno carattere di indirizzo per favorire la coerente e omogenea applicazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in materia di sicurezza sanitaria. Regione Lombardia specifica nel Comunicato che i controlli ispettivi sono comunque di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e dell’Ispettorato del lavoro.

Si conferma, come già previsto nella Nota del 18 maggio, la possibilità di attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative.

Ai tirocinanti si devono applicare gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale tra le Parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile (Allegato 6, cfr. Contenuti correlati), integrati - in base ai livelli di rischio - dai documenti tecnici dell’INAIL previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Pertanto, prima dell’attivazione o riattivazione in presenza di un tirocinio è necessario verificare:

  1. la presenza, in base alla normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
  2. la presenza, come richiesto dalle disposizioni governative e dai protocolli di sicurezza, delle condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (es. uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, diversificazione degli orari etc.).

La presenza di tali requisiti è verificata dal soggetto promotore attraverso specifiche modalità richiamate nella Nota. Tuttavia, le nuove indicazioni regionali eliminano l’obbligo per il soggetto proponente di acquisire copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato.

Il Comunicato specifica che, nel caso di ripresa dell’attività da parte del soggetto ospitante, il tirocinio potrà rimanere sospeso per un periodo massimo di 30 giorni; in caso di mancata riattivazione entro tale termine, il tirocinio dovrà essere interrotto.

Oltre alla possibilità di attivare o riattivare tirocini in presenza, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, le aziende possono optare per altre tre alternative:

  • sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa. La sospensione deve essere gestita come nei casi di infortunio o malattia del tirocinante;
  • far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. Ciò è praticabile nei casi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità;
  • interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione.

Regione Lombardia fornisce inoltre le indicazioni con riguardo ai tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali. È infatti consentita, esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza COVID-19, la continuità o l’eventuale riattivazione – anche in modalità a distanza – di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per cassa integrazione. Tuttavia, nel caso in cui il tirocinante svolga le medesime mansioni di lavoratori coinvolti nella cassa integrazione, la riattivazione potrà avvenire solo in presenza di accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Contatti

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Presidio Territoriale di Monza: tel. 039.3638.205, e-mail form@assolombarda.it

Area Lavoro e Previdenza: tel. 02.58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza: tel. 039.3638.235/231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.

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