Importazioni dai paesi in via di sviluppo: da gennaio 2014 cambiano le regole UE

Il Regolamento 978/2012 ha introdotto sostanziali modifiche al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), uno degli strumenti chiave dell’Unione Europea per aiutare la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le loro esportazioni attraverso la concessione unilaterale di dazi preferenziali all’importazione nell’UE. Alcune di queste modifiche si applicheranno a partire dal 1 gennaio del 2014, tra cui l’esclusione di alcuni paesi finora beneficiari.

Il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) è un meccanismo destinato a favorire la crescita economica dei paesi in via di sviluppo (PVS), incentivando le importazioni di beni originari di questi mercati abbassando, o addirittura annullando, unilateralmente e su base non reciproca, i dazi doganali che invece gravano sugli stessi prodotti provenienti da paesi non beneficiari dell’SPG.

Il mutato contesto economico internazionale – caratterizzato dalla rapida crescita di alcuni paesi emergenti – ha reso necessaria una revisione del sistema di concessione di preferenze tariffarie attualmente in vigore accordate unilateralmente dall’UE.

Il nuovo schema (Regolamento UE 978/2012), che entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2014, opera una forte selezione dei paesi ammessi a godere dei benefici dell’SPG al fine di concentrare le agevolazioni su quei paesi che ne hanno più bisogno. Al contempo, verrà favorito l’accesso di un maggior numero di paesi al regime di incentivazione speciale (SPG+, che prevede agevolazioni tariffarie aggiuntive rispetto all’SPG) in cambio di un monitoraggio più rigoroso degli obblighi internazionali assunti in materia di good governance e sviluppo sostenibile. Di rilievo anche le misure introdotte per tutelare maggiormente i settori produttivi europei più esposti alla concorrenza con l’estero.


Contenuti del nuovo regolamento

Rispetto al precedente sistema resta immutata la struttura generale (permangono i 3 regimi SPG, SPG+ ed EBA/Everything But Arms), ma vi sono alcuni elementi di novità:
1. ridotta copertura geografica. L’SPG si applica solo ai paesi in via di sviluppo a reddito più basso con conseguente contrazione del numero di paesi beneficiari (da 176 a circa 90). A partire dal 1 gennaio 2014, sono eliminate le preferenze tariffarie sulle importazioni UE – coperte da SPG – provenienti da paesi classificati dalla Banca mondiale (per tre anni consecutivi) come Paesi a reddito alto o medio-alto, come ad es. Brasile, Argentina e Russia. Sono, inoltre, esclusi i PVS coperti da altri regimi commerciali preferenziali (per effetto ad es. di accordi di libero scambio con la UE o di accordi di partenariato economico);
2. distinzione tra “paesi ammissibili” e “paesi beneficiari”. I paesi ammissibili sono tutti i paesi in via di sviluppo eleggibili per le preferenze (allegato I del nuovo regolamento). Nell’elenco figurano anche i paesi che, con il nuovo regime, saranno esclusi dal regime preferenziale, ma che restano, tuttavia, eleggibili e potranno tornare a beneficiare dell’SPG se, ad esempio, “declassati” dalla Banca mondiale;
3. clausola di salvaguardia generale e speciale per il tessile. In presenza di incrementi anomali dell’import di un determinato prodotto da un paese beneficiario, è possibile attivare una salvaguardia generale a favore dei produttori europei che, a seguito di tale circostanza, subiscano un “deterioramento” della propria condizione economica e/o finanziaria. Il nuovo regime prevede la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche su richiesta dell’industria europea, oltre che degli Stati membri o ex officio della Commissione. Nel nuovo regolamento, inoltre, è prevista una salvaguardia specifica per il settore tessile-abbigliamento.

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