TITOLO XI: DIREZIONE
Art. 47 – Direttore Generale
Il Direttore Generale, sotto l’indirizzo e il controllo del Presidente, provvede alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.
Il Direttore Generale sovraintende alla struttura operativa dell'Associazione, ne assicura il funzionamento e ne propone al Consiglio Direttivo lo schema.
Il Direttore Generale, nel quadro delle direttive del Presidente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, e propone al Presidente l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti stessi.
Il Direttore Generale ha i poteri di ordinaria gestione dell’Associazione determinati dal Presidente ai sensi dell’art. 29 lett. d) dello Statuto e li esercita secondo le direttive degli Organi statutari competenti.
Il Direttore Generale interviene alle riunioni degli Organi statutari.
Art. 48 – Personale dipendente
Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Associazione è determinato da apposito Regolamento. Ogni variazione al Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale.
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