TITOLO VIII: ORGANIZZAZIONE ZONALE
Art. 44
Nell’ambito dell’Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita l’Organizzazione zonale.
Essa concorre, nell’ambito delle linee politiche dell’ Associazione e d’intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi indicati nell’art. 2 dello Statuto.
A questo fine l’Organizzazione zonale, mediante il Presidente dell’Associazione e i Presidenti di zona, svolge azioni di sostegno alle iniziative di rappresentanza proprie dell’Associazione e concorre al mantenimento degli opportuni contatti con le pubbliche amministrazioni locali.
Gli Organi dell’Organizzazione zonale sono:
- Assemblea, Consiglio e Presidente di Zona
- Consiglio Interzonale
- Comitato di Presidenza
Un Presidente di Zona è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione; i Presidenti di zona sono membri di diritto della Giunta.
La struttura e il funzionamento dell’Organizzazione zonale, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell’Associazione.
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