TITOLO V: GRUPPI MERCEOLOGICI

Art. 41

L'Associazione si articola in Gruppi merceologici al fine di consentire l’espressione  più diretta ed efficace della volontà delle imprese che vi appartengono e la  rappresentazione delle loro esigenze negli Organi generali dell'Associazione.

Nell'attività dei Gruppi deve essere attuata la continua partecipazione delle imprese associate alla vita associativa per consentire la massima rispondenza possibile fra l'opera dell'Associazione e gli interessi delle singole imprese.

Gli Organi del Gruppo merceologico sono:
-    l’Assemblea
-    il Consiglio
-    il Presidente
-    il Vice o i Vice Presidenti.

Il numero totale dei Membri di Giunta di provenienza dai Gruppi merceologici è determinato in ragione di un componente ogni 3000 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

Spetta a ciascun Gruppo merceologico un numero di Membri aggiunti in Giunta in ragione della percentuale di contributi dovuti dalle imprese del Gruppo stesso.

Il peso complessivo di ciascun Gruppo merceologico in Giunta è determinato dal numero totale dei membri di provenienza del Gruppo stesso.

Il Presidente di ciascun Gruppo merceologico fa parte della Giunta dell’Associazione.

Sono da considerarsi  Membri aggiunti, in via prioritaria, i Vice Presidenti del Gruppo. Laddove il numero dei Membri aggiunti spettante sia inferiore rispetto a quello dei Vice Presidenti, entrano a far parte della Giunta i Vice Presidenti designati dal Consiglio del Gruppo.

Per i Gruppi merceologici che abbiano in Giunta il solo Presidente,  in caso di sua assenza,  può partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Vicepresidente più anziano d’età.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti, i Membri aggiunti, i Consiglieri dei Gruppi merceologici fanno parte dell’Assemblea Generale dell’Associazione.

Spettano ai Gruppi merceologici complessivamente considerati un numero di voti in Assemblea in ragione di 1 voto ogni 500 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

L’assegnazione dei voti a ciascun Gruppo merceologico viene determinata utilizzando lo stesso peso determinato per la Giunta, ai sensi del comma VI del presente articolo.

Il Consiglio del Gruppo merceologico attribuisce, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i voti spettanti ad uno o più componenti dell’Assemblea del Gruppo stesso.

Per la determinazione dei Membri aggiunti in Giunta e dei voti in Assemblea si applica la regola dell’arrotondamento all’unità superiore se il numero frazionario decimale è superiore alla metà.

L’Assemblea del Gruppo merceologico, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell’Associazione, determina gli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati  a carico degli associati appartenenti al comparto merceologico  per cui ogni Gruppo è costituito.

La composizione e il funzionamento dei Gruppi merceologici sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato a norma dell’art. 14 del presente Statuto. Peraltro, costituzione,  scorporo e fusione dei Gruppi merceologici sono approvati dall’Assemblea Generale dell’Associazione previo parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta dell’Associazione stessa.

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