TITOLO II: ASSOCIATI
Art. 4 – Requisiti
Possono aderire all'Associazione come associati effettivi, nel rispetto delle competenze territoriali definite secondo i principi confederali, le imprese aventi sede o unità produttive nella provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
a) | che svolgono attività dirette alla produzione di beni o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza; |
b) | che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte; |
c) | i consorzi di produzione di beni o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché le imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. |
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di associati aggregati, con modalità specifiche stabilite da apposito Regolamento, altre persone giuridiche, enti o altre realtà, anche non aventi scopo di lucro, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere associati effettivi non possono essere associate come associati aggregati.
Tutti gli associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell’Associazione e nell’analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al Sistema.
La domanda di adesione ad associato deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell’Associazione, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.
Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve indicare il nominativo di uno o più Legali Rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.
Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di adesione, il parere si intenderà favorevole.
In caso di pronuncia negativa l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri, che decideranno in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare l’accoglimento delle domande di adesione a un Vice-Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo stesso sulle eventuali eccezioni.
La Giunta può delegare il riesame delle domande di adesione ad un apposito Comitato Tecnico appositamente costituito.
L'ammissione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.
L’ammissione vale per due anni consecutivi, decorre dal giorno di ricezione della domanda di iscrizione da parte dell’Associazione e s'intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dall' associato formale atto di recesso.
La comunicazione del recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso, cioè quello decorrente dalla data di iscrizione o da quella di tacito rinnovo.
Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema confederale. Pertanto l’impresa associata dovrà attenersi scrupolosamente e lealmente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti dell’Associazione, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi e dovrà osservare le normative e le disposizioni attuative dello Statuto nonché le deliberazioni degli Organi associativi.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
L’impresa associata non può aderire, direttamente o indirettamente, a organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per analoghi scopi.
Le imprese associate sono tenute:
- a comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese";
- a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l’espletamento dei suoi scopi istituzionali;
- a osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria.
Le imprese associate si obbligano particolarmente alla piena osservanza dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro, ivi compresi quelli stipulati dall'Associazione ai sensi del successivo art. 24 lettere p) e q).
Le imprese associate sono tenute alla corresponsione di contributi a favore della Associazione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinati ai sensi del disposto dell’art. 19 lettera f) del presente Statuto.
Le imprese associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dal Gruppo merceologico di appartenenza e previsti dal XV comma dell’art. 41.
I partecipanti al Gruppo Giovani Imprenditori sono tenuti al versamento delle quote di adesione previste dal V comma dell’art. 43.
L'Associazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote e, nelle ipotesi di cui al II e III comma, prima di procedere sente il parere degli Organi di competenza.
Gli associati effettivi hanno diritto di partecipare all’attività associativa, di concorrere all’accesso, tramite i propri rappresentanti, alle cariche associative e di avvalersi di tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio dell’Associazione nonché di quelle derivanti dalla sua appartenenza al Sistema confederale.
Hanno diritto altresì ad avere attestata la loro partecipazione all’Associazione ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito Regolamento.
I diritti degli associati aggregati sono disciplinati da apposito Regolamento, fermo restando l’esclusione di tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte dell’Associazione.
L’esercizio dei diritti spettanti compete solo alle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.
Le imprese associate sono inquadrate in Gruppi merceologici ai sensi del Titolo V del presente Statuto.
Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto, per le inadempienze di lieve entità;
b) sospensione del diritto alle prestazioni dell’Associazione e da ogni attività associativa;
c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche associative o dagli incarichi esterni ricoperti;
d) sospensione dall’elettorato attivo o passivo e dal diritto di partecipare all’Assemblea;
e) espulsione dall’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 12 lett.d).
La sanzione di cui alla lettera a) è irrogata dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.
Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.
Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate, mediante ratifica, dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di cui al comma precedente.
Sull’espulsione il Consiglio Direttivo sente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione, il parere si intenderà favorevole.
Di tale provvedimento verranno informate le competenti Associazioni confederate qualora l’Azienda sia anche ad esse aderente.
L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) c) d) e) avviene previa contestazione scritta dell’addebito contenente l’invito all’Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni.
Per le inadempienze di tipo contributivo il Consiglio Direttivo può delegare l’istruttoria ad un apposito Comitato Tecnico.
Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Probiviri, privo di efficacia sospensiva, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Art. 12 – Cessazione della condizione di associato
La qualità di associato si perde:
a) | per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo. Nel caso di recesso per giusta causa che rende oggettivamente improseguibile il rapporto associativo e per dissenso alle modifiche statutarie, dal giorno di ricezione della raccomandata da parte dell’Associazione; |
b) |
per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell’attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte dell’Associazione di formale e documentata comunicazione; |
c) | per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza; |
d) | per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice etico, dalla data della delibera di espulsione. |
In ogni caso l’associato non è esonerato dagli impegni assunti a norma degli articoli 5 e 6 del presente Statuto.
Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all’interno dell’Associazione e del Sistema confederale nonché gli incarichi esterni ricoperti per conto dell’Associazione.
L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a) |
nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo; |
b) | nel caso di dimissioni oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio; |
c) | nel caso di recesso per giusta causa, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo; |
d) |
per dissenso alle modifiche statutarie, sino al giorno di ricezione della raccomandata da parte dell’Associazione; |
e) | nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione e nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell’impresa stessa; |
f) |
nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza; |
g) | nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione. |
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