Accordo di Libero Scambio Ue-Corea del Sud: lo Status di Esportatore Autorizzato

Riepilogo delle procedure da seguire per acquisire lo status di esportatore autorizzato nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

In data 1° ottobre 2015  il Consiglio UE ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell'Accordo di libero scambio con la Corea del sud, a seguito dell'avvenuta ratifica dello stesso da parte di tutti gli stati membri (in Italia è stato ratificato con la legge 138/2015), 

L’Accordo è ora, quindi, definitivamente e pienamente operativo anche se la maggior parte delle sue disposizioni è stata applicata, provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011. Da tale data, infatti, le parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei dazi all'importazione mentre, dal 1° luglio 2016, i dazi saranno eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

La prova di origine e lo Status di Esportatore Autorizzato

Nell'ambito degli accordi di libero scambio, perché la merce possa beneficiare del trattamento preferenziale deve essere scortata dalla prova di origine, che nel caso dell'accordo con la Corea è costituita esclusivamente dalla «dichiarazione di origine», rilasciata dall’esportatore su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

La dichiarazione può essere sottoscritta da tutti gli operatori per esportazioni di valore entro i 6.000 euro. Per importi superiori gli esportatori devono aver ottenuto da parte dell'Agenzia delle Dogane lo status di esportatore autorizzato.

Lo status è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni.

Lo status di esportatore autorizzato viene è rilasciato dall’Ufficio delle dogane competente per il luogo nel quale l’esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

  • i prodotti possano essere considerati originari della parte UE o della Corea del Sud e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo
  • l’esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo

L’esportatore autorizzato deve:

  • riportare sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la seguente dichiarazione di origine: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(indicare il paese di origine)”
  • sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine o, in alternativa, consegnare all’Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta
  • indicare nel riquadro 44 della dichiarazione doganale di esportazione che l’origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente.
  • compilare la dichiarazione di origine al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice
  • conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l’origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme
  • comunicare all’Ufficio delle dogane che ha rilasciato l’autorizzazione ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio da parte dell’Autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle Autorità doganali della parte importatrice.

Ulteriori informazioni e il modello di richiesta dello status sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane al seguente indirizzo.

Contatti

Area Internazionalizzazione e Strategia d'Impresa, Chiara Fanali tel. 0258370.373, Selena Pizzocoli, tel. 0393638237,.

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