Emergenza COVID-19 – Tirocini curriculari ed extracurriculari – Indicazioni di Regione Lombardia valide dal 18 maggio 2020

Possibilità di attivare nuovi tirocini in presenza e riattivare quelli sospesi.

Regione Lombardia ha definito con una apposita Nota del 15 maggio gli indirizzi per lo svolgimento dei tirocini a partire dal 18 maggio 2020.

Da tale data è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative.

Ai tirocinanti si devono applicare gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale tra le Parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile (Allegato 6, cfr. Contenuti correlati), integrati - in base ai livelli di rischio - dai documenti tecnici dell’INAIL previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Pertanto, prima dell’attivazione o riattivazione in presenza di un tirocinio è necessario verificare:

  1. la presenza, in base alla normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
  2. la presenza, come richiesto dalle disposizioni governative e dai protocolli di sicurezza, delle condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (es. uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, diversificazione degli orari etc.).

La presenza di tali requisiti è verificata dal soggetto promotore attraverso specifiche modalità richiamate nella Nota.  

Le aziende per poter attivare o riattivare i tirocini sono dunque tenute a:

  • fornire al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
  • applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dall’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020 (cfr. Contenuti correlati);
  • definire tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working). Quest'ultima, laddove possibile, risulta preferibile nell'ambito di un mix tra presenza-distanza;
  • consegnare al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l’orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell’emergenza sanitaria (questa solo se prevista e resa necessaria dalle norme vigenti nel corso del tirocinio e come eventualmente aggiuntiva alla convenzione di tirocinio).

Contatti

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