TARI: esclusione delle aree produttive, dei magazzini e delle aree scoperte asservite all’attività produttiva
Il Ministero delle Finanze si è espresso ufficialmente sull'intassabilità ai fini Tari dei magazzini e delle aree produttive utilizzati nel ciclo produttivo
Il Dipartimento delle Finanze ha confermato con propria risoluzione (1) l'interpretazione fornita in risposta ad un interpello non pubblico in tema di superficie imponibile ai fini TARI, di cui avevamo dato notizia la settimana scorsa (2).
Viene ufficializzato pertanto che sono intassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani. Secondo il Dipartimento delle finanze, non può ritenersi corretta l'applicazione della TARI alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari (cd. superficie ombra).
Il Dipartimento ha altresì precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti,nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, devono considerarsi anch’essi intassabili. Tali esclusioni operano ex lege, a prescindere dall’intervento regolamentare dei comuni.
A tale riguardo, viene precisato che il potere riservato ai comuni per individuare, con proprio regolamento, le superfici da sottrarre all’assimilazione e, dunque, alla tassazione, in quanto produttive, con carattere di prevalenza, di rifiuti speciali non assimilabili, può essere esercitato nel ristretto ambito consentito dalla legge. Conseguentemente, i comuni possono individuare ulteriori superfici da escludere a tassazione rispetto a quelle già escluse ex lege.
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Le imprese interessate possono contattare:
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oppure è possibile rivolgersi al Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda, in via Pantano 9 Milano, tel. 0258370.267/308, fax 02 58370334, email fisc@assolombarda.it.
1. Risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF
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