Le persone fisiche possono rivalutare le quote ed i terreni, posseduti al 1° gennaio 2017, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui valori affrancati pari all'8% da corrispondere entro il 30 giugno 2017 o in tre rate annuali di pari importo. Entro tale termine dovrà essere redatta ed asseverata la relativa perizia di stima.
Inoltre può essere effettuata la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali. L'aliquota é confermata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Anche il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato in tutto in parte con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento delle imposte é eseguito in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, di norma il 16 giugno 2017.