Credito d'imposta rimozione amianto - Pubblicato il Decreto attuativo
E' stato pubblicato il Decreto che rende operativo il credito d'imposta per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell'amianto
Soggetti interessati
Possono usufruire del credito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
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sono titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato);
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hanno effettuato interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Interventi agevolati
Danno diritto al credito d'imposta le spese di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
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tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Rilevano anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Non danno diritto al credito d’imposta invece le attività di incapsulamento e confinamento dei manufatti contenenti amianto.
Caratteristiche degli interventi ammissibili al contributo
Gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto sono ammissibili al credito d’imposta se effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I lavori per i quali viene richiesto il contributo devono essere inseriti all’interno di un Piano di lavoro così come previsto dall’art. 256 del D.Lgs 81/2008 dandone comunicazione all’ATS/ASL competente per sua approvazione.
Regole di determinazione del credito
Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Le spese agevolate hanno:
- una soglia minima di 20.000 euro per ciascun progetto di bonifica al di sotto della quale il credito non spetta;
- una soglia massima di 400.000 euro per impresa.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR..
L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF..
Il credito d'imposta spetta a ciascun impresa nei limiti degli aiuti "de minimis" e non è cumulabile con qualsiasi altro aiuto previsto da normativa nazionale, regionale o comunitaria sulle stesse voci di spesa.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.
Modalità di richiesta del credito
Per accedere all'agevolazione le imprese dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'Ambiente a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017, attraverso una piattaforma informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it.
L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà contenere:
- il costo complessivo degli interventi;
- l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
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l'attestazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
Unitamente alla domanda l'azienda dovrà presentare:
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il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
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la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati redatta da ASL;
- l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute;
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la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
L'incompletezza della documentazione presentata comporta l'esclusione dal beneficio.
Il credito è riconosciuto, previa verifica dei requisiti richiesti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.
Utilizzo del credito
Il credito d'imposta spettante deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riconoscimento dello stesso ed in quelle relative agli anni successivi fino a quello in cui avviene il completo utilizzo.
Revoca
Il credito può essere revocato nel caso venga accertata:
- l'insussistenza dei requisiti richiesti;
- la falsità degli elementi indicati nella documentazione;
- la falsità delle dichiarazioni rese.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail:fisc@assolombarda.it
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