RIU e SEU: l’Autorità per l’energia semplifica la regolazione per effetto del Milleproroghe 2016

Restano in essere, con procedure di qualifica semplificate, le diverse tipologie di configurazioni (SEU, SEESEU, RIU, ASDC…) ma non vi è più alcuna differenza in merito all’applicazione degli oneri generali.

Premessa

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2016, gli oneri generali di sistema elettrico tornano (con effetti a partire dal 1 gennaio 2017) ad essere applicati all’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e non più a quella consumata. Questa modifica fa sì che non vi sia più alcuna differenza, dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo – SSPC (SEU, SEESEU, ecc.) realizzabili né tra le diverse tipologie di sistemi di distribuzione chiusi – SDC (RIU e ASDC) consentite. Le diverse definizioni (SEU, SEESEU, RIU, ASDC…) rimangono in essere, in quanto continuano ad identificare le sole configurazioni private che possono essere realizzate in un contesto in cui le attività di trasmissione e distribuzione sono in linea generale assegnate in regime di concessione.

L’intervento dell’Autorità per l’Energia

Con la Delibera 276/2017/R/EEL, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha recepito queste modifiche e aggiornato i testi della regolazione rilevanti (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSP e Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusa - TISDC).

In attesa che il Legislatore operi una semplificazione generale della normativa per quanto riguarda questi sistemi, l'Autorità mette in atto un'operazione di semplificazione volta ad identificare e mappare tutte quelle configurazioni di produzione e consumo che sino ad oggi sono rimaste nell'ombra e a far emergere i cosiddetti clienti "nascosti"1. Quest'azione da un lato coinvolge il GSE, chiamato a semplificare le procedure di qualifica di SEU, SEESEU e altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) e dall'altro impone una scadenza ai clienti nascosti per auto-dichiararsi.

Novità per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)

Nel caso di configurazioni di nuova realizzazione, non è più necessario richiedere la qualifica di SEU e SEESEU, ma sarà il GSE che si adopererà in modo autonomo per identificare e riportare sui propri sistemi la tipologia di SSPC di nuova realizzazione. Spetta, inoltre, al GSE implementare una procedura semplificata per identificare gli ASSPC già in esercizio per i quali ancora non è stata presentata una richiesta di qualifica. A tal fine, il GSE potrà utilizzare i dati messi a disposizione dai gestori di rete, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), dal Sistema Informativo Integrato (SII), dall'Agenzia delle Dogane.

Procedure di identificazione dei clienti nascosti

Entro il 28 febbraio 2018, i clienti finali nascosti possono auto-dichiararsi evitando l'applicazione di sanzioni o penali. In particolare, i clienti finali "nascosti" possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere di essere identificati come Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)2. Ai clienti finali che si auto-dichiarano entro tale data saranno applicati conguagli relativi agli oneri generali di sistema, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel caso in cui le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa (SSPC o SDC).

Saranno applicati conguagli e una penale come maggiorazione del 30% ai clienti finali nascosti che non si auto-dichiareranno e verranno individuati dopo il 28 febbraio 2018.

Pubblicazione del registro degli ASDC

Anche per gli ASDC, come già previsto per le RIU, verrà pubblicato un apposito registro a partire dal 1 gennaio 2019, allo scopo di dare separata evidenza alle reti private diverse dalle reti pubbliche.

Contatti


Per maggiori informazioni contattare il Desk Energia al numero 02 58370.431, oppure all'indirizzo email ..

 

1Sono i clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

2Sono i sistemi di distribuzione chiusa diversi dalle RIU realizzati entro il 15 agosto 2009.

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