Covid-19 - F-Gas: circolare interpretativa su controlli periodici perdite apparecchiature e relative comunicazioni alla Banca Dati
Chiarimenti sugli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del DL Cura Italia.
La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 24526 chiarisce gli effetti del DL Cura Italia in riferimento ad alcuni adempimenti riguardanti le apparecchiature contenenti f-gas, nello specifico:
- Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti Fgas (art. 4, par. 3, Reg. 517/2014 - Frequenze dei controlli delle perdite)
La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori.
In caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tali controlli dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di un loro svolgimento (es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
- Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti Fgas (art. 16, c. 8, DPR n. 146/2018 - Comunicazioni alla Banca Dati F-Gas)
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti Fgas, viene precisato che la decorrenza di tali termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020.
La circolare inoltre precisa che, nel caso di nuove/diverse previsioni di legge che estendano il periodo di 52 giorni previsto dall’articolo 103 del D.L. Cura Italia, gli effetti della Circolare dovranno intendersi automaticamente riferiti a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.
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