Emergenza COVID-19: rifornimento mascherine

È disponibile un elenco di possibili fornitori di mascherine

In relazione alle numerose richieste che ci stanno pervenendo mettiamo a disposizione un elenco di possibili aziende che si sono dichiarate disponibili alla fornitura di mascherine e vi segnaliamo che il DPCM del 26 aprile ultimo scorso, al punto 6 dell'allegato 6, prevede che le aziende, nelle svolgimento delle loro attività, utilizzino almeno le mascherine chirurgiche come di seguito riportato: 

"Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)."

Per agevolare l'acquisto delle mascherine e, più in generale dei DPI, il governo ha previsto due strumenti:

Il suddetto elenco ha finalità meramente informative a supporto delle imprese nella gestione dell’attuale emergenza Covid-19. Nonostante gli sforzi per acquisire e fornire informazioni accurate e aggiornate in merito ai fornitori indicati, all’affidabilità degli stessi nonché alla qualità e alla disponibilità dei prodotti, Assolombarda non può rilasciare alcuna garanzia al riguardo, considerato altresì che le disponibilità di mercato e le fonti di approvvigionamento sono in continua evoluzione. L’elenco non è esaustivo e non costituisce una raccomandazione, offerta o sollecito all’acquisto né Assolombarda agisce in alcun modo quale intermediario nei rapporti tra imprese e fornitori, di cui non è parte; conseguentemente Assolombarda non assume alcuna responsabilità relativamente ai prodotti, alle informazioni rese in fase precontrattuale, al contratto di vendita e alla sua esecuzione.

Più in generale si suggerisce di consultare il vademecum per il corretto utilizzo dell’elenco dei fornitori e di verificare attentamente, tramite le indicazioni riportate nel seguente sito, la validità dei certificati proposti dai fornitori. Al contempo, si segnala come il Governo cinese abbia diffuso delle nuove disposizioni per l'esportazione di dispositivi medici e mascherine non ad uso medico e un elenco di aziende produttrici che possono esportare e di cui si trovano i dettagli al seguente link.

Come emerge dallo schema redatto da Confindustria Dispositivi Medici, si possono configurare tre fattispecie:

1 - Mascherine FFP2 o equivalenti (dispositivi di protezione individuale): tali dispositivi per essere utilizzati devono necessariamente ottenere una certificazione CE – prodotta da un ente certificatore valido - a meno che, come previsto dall’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, non abbiano ricevuto l’approvazione all’utilizzo in deroga da parte dell’INAIL.  In tal senso, si riportano, di seguito: 

2 - Mascherine chirurgiche (dispositivi medici): in questo caso essendo un dispositivo medico di Classe I – secondo la Direttiva CEE 93/42 - non è necessario il rilascio da un ente certificato della certificazione CE (a differenza dei dispositivi medici di classe II e classe IIR) ma è sufficiente che il produttore apponga la marcatura CE attraverso una specifica dichiarazione di conformità. Però, alla luce dell’attuale situazione, è previsto l’utilizzo in deroga, limitatamente al periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico anche prive del marchio CE se approvate dall’Istituto Superiore di Sanità. In tal senso si riportano, di seguito: 

3 - Mascherine per la collettività: l’uso a scopo precauzionale di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti disposizioni sull’immissione in commercio non è soggetto ad alcuna valutazione dell’INAIL o dell’ISS. Per tali prodotti, che per la loro destinazione non si configurano né come DPI né come DM e pertanto non possono essere utilizzati né dai lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici DPI, né dagli operatori sanitari durante il servizio, è esclusa l’applicazione delle procedure straordinarie di cui all’articolo 15, ma è previsto che il produttore garantisca che le mascherine non arrechino danni o determino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori stessi (circolare Ministero della Salute del 18/3/2020 n. 3572).

A ciascuna di queste fattispecie, qualora i prodotti fossero importati, corrispondono diverse indicazioni che sono riassunte, soprattutto con riferimento alle procedure di svincolo celere e svincolo diretto e alle relative tassazioni, nel documento riassuntivo redatto da Confindustria e ai seguenti link:

Qualora dovessero permanere eventuali dubbi, si suggerisce di consultare le FAQ predisposte dall’Agenzia delle Dogane.

Contatti

Le aziende interessate ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi a:

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