TITOLO XIV: LIQUIDAZIONE
Art. 54
La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Generale. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno la metà dei voti degli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 15.
Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata a termine di Statuto una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.
L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere, con le maggioranze previste dall’art. 37, alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori contabili.
Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.
Per l'erogazione dei fondi amministrati dall’Associazione con gestione separata di cui agli artt. 41, XV comma e 43, V comma, i liquidatori si attengono alle decisioni delle Assemblee dei rispettivi Gruppi cui i fondi spettano, provvedendo a convocarle con le modalità previste dall’art. 17 del presente Statuto.
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