TITOLO XII: FONDO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 49 - Composizione del  fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è formato:

Il fondo comune dell’Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l’associato non può pertanto chiederne la divisione, nè pretenderne la quota proporzionale.

Durante la vita dell’Associazione, oltreché in caso di liquidazione,  non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.



Art. 50 -  Amministrazione del  fondo comune

L'amministrazione del fondo comune dell’Associazione spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi e al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente che può delegare il Direttore Generale, anche con firma singola, ovvero dipendenti dell’Associazione  con firma abbinata. Possono essere sottoscritti inoltre dal Tesoriere all’uopo delegato dalla Giunta.

 

Art. 51 –  Esercizio sociale e prospetti contabili

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto economico previsionale dell’anno in corso viene esaminato ed approvato dalla Giunta entro il primo trimestre dell’anno.

Il bilancio consuntivo è esaminato e deliberato dalla Giunta ed approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare fedelmente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e comprendere anche la gestione dei fondi di cui all’art. 8 commi II e III  del presente Statuto. Dovrà essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione associativa e da una relazione dei Revisori contabili.

L'Associazione adotta il bilancio-tipo con relativo piano dei conti secondo lo schema predisposto da Confindustria e provvede alla revisione contabile annuale .

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento confederale.



Art. 52 - Potere di firma

Il potere di firma degli atti dell’Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Direttore Generale. Detto potere può essere altresì delegato a dipendenti dell’Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.

Il Direttore Generale ha il potere di firma per gli atti statutariamente attribuiti alla sua competenza.

Azioni sul documento

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