Titolo III: ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi generali dell’Associazione

Gli Organi generali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;

- la Giunta;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- i Vice Presidenti;

- il Consigliere Incaricato per il Centro Studi;

- il Tesoriere;

- la Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Revisori contabili.

 

Art. 14 – Componenti dell’Associazione

Sono parti componenti dell’Associazione:

a) Gruppi Merceologici;

b) PiccolaImpresa;

c) Gruppo Giovani Imprenditori;

d) Organizzazione zonale.

Il funzionamento delle singole Componenti nelle quali l’Associazione si articola è disciplinato, nei limiti fissati dal presente Statuto, da appositi Regolamenti approvati dalla Giunta previa delibera, per quelli relativi ai punti b) c) d) del precedente comma, dei competenti Organi delle suddette Componenti.

I Regolamenti devono essere coerenti con i principi del presente Statuto.

 

Art. 15 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è composta da componenti di diritto e da componenti di provenienza dai Gruppi merceologici.

Sono membri di diritto i componenti della Giunta. A ciascuno di essi spetta un voto.

I membri di provenienza dai Gruppi merceologici sono il  Presidente, il o i Vice Presidenti, i Membri aggiunti della Giunta, i Consiglieri che già non ne facciano parte ai sensi del comma II del  presente articolo.

Ciascun Gruppo merceologico ha diritto al numero di voti determinato secondo quanto stabilito dal successivo art. 41.

All’Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti i rappresentanti delle imprese associate nonché tutti coloro che ricoprono cariche associative a qualsiasi titolo.

 

Art. 16 – Adunanze dell’Assemblea

L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno  una volta all’anno, entro il 30 giugno. Deve essere convocata, inoltre,  ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente dell’Associazione da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea stessa oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

 

Art. 17 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno venti giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L’avviso deve  contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

 

Art. 18 – Costituzione, deliberazioni e svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando sia presente almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti  dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche, salvo per quella relativa alle elezione del Presidente dell’Associazione per la quale si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le elezioni  alle cariche associative e  le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative alla liquidazione dell’Associazione sono assunte ai sensi dell’art. 54.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale  firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

Art. 19 – Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

Art. 20  – Giunta

Fanno parte di diritto della Giunta:

-    i componenti del Consiglio Direttivo che già non ne facciano parte ad altro titolo;

-    gli ex Presidenti dell’Associazione;

-    i Presidenti di ogni  Associazione collegata;

-    un Vice presidente di Piccola Impresa;

-    un Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;

-    i Presidenti di Zona di cui all’art. 44.

La Giunta è inoltre  composta da:

  • il Presidente e i Membri aggiunti di ciascun Gruppo merceologico secondo quanto previsto  dall’art. 41, commi  VII e VIII;
  • i Membri aggiunti di cui all’art.19, lett. c) eletti dall’Assemblea.


Il Presidente può nominare fino a cinque componenti della Giunta  scegliendoli tra personalità  di particolare rilievo del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

I  membri elettivi della Giunta durano in carica due anni e sono eletti negli anni pari.  Se nel corso del mandato uno o più componenti cessano dall’incarico per qualsiasi ragione sono sostituiti, se di provenienza dai Gruppi merceologici dalle rispettive istanze, se di nomina dell’Assemblea dalla Giunta secondo l’art. 24, comma IV lett.i). I componenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza normale della componente elettiva della Giunta.

Il Presidente può altresì  invitare fino a dieci persone non componenti la Giunta nonché estendere, di volta in volta,  l’invito ad altre persone in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

 

Art. 21 – Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti la Giunta medesima. Un quarto dei componenti può anche chiedere integrazioni all’ordine del giorno.

Alle riunioni possono assistere i Probiviri e i Revisori contabili effettivi.

 

Art. 22 – Convocazione della Giunta

La Giunta è convocata dal Presidente dell’Associazione.

L’avviso di  convocazione deve essere inviato, anche per via telematica,  almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L’avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

 

Art. 23 – Costituzione e deliberazioni della Giunta

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri più uno.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei  voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

La designazione, a norma dell’art. 24 comma IV, lett. b), della persona da proporre all’Assemblea per la elezione a Presidente, è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche.
Qualora nessuno dei nomi proposti consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due nomi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni  alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.

I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito Regolamento.

 

Art. 24 – Attribuzioni della Giunta

La Giunta ha il compito di curare il conseguimento dei fini statutari, di sovrintendere all’amministrazione ordinaria dell’Associazione e di deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione in conformità alle direttive dell’Assemblea.

Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono quelli che incidono sul patrimonio con modificazioni o trasferimenti idonei a variarne la consistenza capitale, o che possano condurre a perdita o diminuzione del patrimonio anche soltanto nel suo valore. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di gestione delle entrate e spese correnti nonché quelli per la manutenzione, anche straordinaria, di beni immobili.

Sono, in particolare, atti di straordinaria amministrazione:

  • i contratti di acquisto o di vendita di beni immobili; i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili e i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • i contratti di acquisto o di alienazione di partecipazioni sociali.


Spetta in particolare alla Giunta di:

La Giunta può delegare al Consiglio Direttivo o al Presidente il compimento di qualsiasi atto diverso da quelli espressamente elencati nel comma precedente. Sono peraltro delegabili anche i compiti inclusi nella previsione delle lettere s), t) e z) del comma precedente.

 

Art. 25 – Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

- il Presidente dell’Associazione;

- i Vice Presidenti elettivi;

- i Vice Presidenti di diritto;

- il Presidente dell’Associazione che per ultimo ha ricoperto la carica;

- il Consigliere Incaricato per il Centro Studi;

- i Consiglieri incaricati;

- il Tesoriere;

- un Presidente di zona di cui all’art. 44.

Ne fanno parte inoltre quattordici membri, eletti dalla Giunta, equamente scelti tra i rappresentanti delle grandi e delle piccole imprese.

Ne fanno altresì parte altri membri,  fino a un massimo di sei, proposti dal Presidente ed eletti dalla Giunta,  anche allo scopo di assicurare una completa rappresentanza delle più significative realtà imprenditoriali e associative, eccezionalmente scelti al di fuori di queste.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono al termine dello svolgimento dell’Assemblea Generale degli anni dispari.

Se nel corso del mandato cessano dall’incarico per qualsiasi ragione sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può altresì invitare fino  a sei persone non componenti il Consiglio Direttivo, nonché estendere, di volta in volta, l’invito ad altre persone in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

 

Art. 26 – Riunioni, convocazione  e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma cinque volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo. Un quarto dei componenti può anche chiedere integrazioni all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri più uno.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche, salvo quanto previsto dall’art. 11 per le delibere riguardanti l’applicazione delle sanzioni.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I lavori del Consiglio Direttivo sono disciplinati da apposito Regolamento.

 

Art. 27 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate ai punti a) e i) del comma precedente.

 

Art. 28 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea su proposta della Giunta.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è eletto negli anni dispari.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni, ivi compresa la presidenza delle riunioni e delle adunanze,  dal Vice Presidente elettivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente di diritto più anziani di età.

 

Art. 29 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione, anche in giudizio.

Spetta in particolare al Presidente di:

Qualora in una delle Componenti dell’Associazione venisse a mancare l’esercizio delle cariche elettive, il Presidente dell’Associazione provvederà per il pronto ritorno al normale funzionamento. A questo scopo potrà, in particolare, convocare gli Organi collegiali competenti. Il Presidente provvede inoltre alle convocazioni obbligatorie degli Organi collegiali nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati per Statuto o per Regolamento alla convocazione stessa.

Se nel corso del mandato il Presidente cessa dall’incarico per qualsiasi ragione, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

 

Art. 30 – Vice Presidenti, Consigliere Incaricato per il Centro Studi e Consiglieri incaricati

I Vice Presidenti, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati affiancano il Presidente nella realizzazione del programma biennale di attività dell’Associazione.

I Vice Presidenti in numero massimo di quattro, di cui almeno uno appartenente al settore delle piccole imprese, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati in numero variabile fino ad un massimo di quattro, sono eletti, su proposta del Presidente, dalla Giunta che deve tenersi entro trenta giorni dall’Assemblea che ha approvato i criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vice Presidenti e degli incarichi operativi dei Consiglieri incaricati..
Essi durano in carica due anni e sono eletti negli anni dispari.

Le deleghe di responsabilità ai Vice Presidenti e gli incarichi ai Consiglieri incaricati sono attribuiti dal Presidente e ratificati dalla Giunta.

Nuove nomine di Consiglieri incaricati, fino al raggiungimento dell’indicato numero massimo di quattro,  possono essere sottoposte dal Presidente alla Giunta. Essi rimangono in carica sino alla scadenza prevista per gli altri Consiglieri incaricati.

I Vice Presidenti elettivi, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati scadono con il Presidente che li ha proposti e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la elezione del successore. Se nel corso del mandato cessano dall’incarico per qualsiasi motivo sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza prevista per gli altri.

I Vice Presidenti elettivi, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati,  per l'approfondimento e la definizione dei problemi affidati, potranno avvalersi di Comitati Tecnici appositamente costituiti.

Sono Vice Presidenti di diritto dell’Associazione il Presidente di Piccola Impresa e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Essi scadono con il venir meno della loro carica.

 

Art. 31 – Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Incaricato per il Centro Studi, dai Consiglieri incaricati e dal Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese.

Il Presidente può altresì estendere di volta in volta l’invito a persone non componenti il Comitato di Presidenza  in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

 

Art. 32 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dalla Giunta su proposta del Presidente.

Vigila sulla conformità dell’amministrazione e della gestione economico-finanziaria dell’Associazione alle direttive della Giunta e al  conto economico previsionale e ne riferisce alla Giunta stessa.

Il Tesoriere presenta inoltre alla Giunta una relazione per l’analisi del bilancio consuntivo.

Il Tesoriere dura in carica due anni ed è eletto nel primo quadrimestre degli anni dispari.

 

Art. 33 – Consulta dei Presidenti dei Gruppi  Merceologici

La Consulta dei Presidenti dei Gruppi  Merceologici è la sede in cui avviene il coordinamento dell’attività dei Gruppi.

Costituisce il polo di raccordo tra la base associativa, articolata nei singoli  Gruppi  merceologici, e il Presidente  dell’Associazione.

Ne fanno parte di diritto i Presidenti dei Gruppi  Merceologici che, in caso di impossibilità a partecipare, possono delegare un Vice Presidente.

Alle riunioni sono invitati i Vice-Presidenti dell’Associazione.

La Consulta si riunisce, di norma, quattro volte l’anno.

La Consulta è convocata dal Presidente dell’Associazione che la presiede.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima. Esso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e delle materie da  trattare.

 

Art. 34 – Probiviri

I Probiviri, in numero di otto,  sono eletti negli anni pari dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

L’elezione avviene su una lista di un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire.

I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo che emerga fra gli associati e l'Associazione, ovvero fra gli associati stessi.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una  controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli otto Probiviri eletti dall’Assemblea.

I Probiviri così nominati designano il Presidente del collegio arbitrale nella persona di un Proboviro in carica, nonché, eventualmente, un ulteriore Proboviro in carica, con funzioni di arbitro, per il raggiungimento del più basso numero dispari.

I Probiviri così nominati giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio, con lodo irrituale pronunciato entro centoottanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti due commi nei quali non sussista una controversia, gli otto Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio del mandato e all’inizio del secondo biennio a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere le funzioni interpretative e le funzioni disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti cinque Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

I Probiviri possono assistere alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell’Assemblea dell’Associazione.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alle norme confederali in materia.

 

Art. 35 – Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall’Assemblea negli anni pari.  

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Il Collegio è  composto da tre  Revisori contabili effettivi e da due supplenti, scelti  anche al di fuori dell’Associazione.

Almeno uno dei Revisori contabili effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Risultano eletti Revisori contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori contabili effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente le caratteristiche di cui al precedente comma IV, subentra, al posto dell’ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia la suddetta qualifica.  

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità dell’andamento della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi possono assistere  alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell’Assemblea dell’Associazione.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

 

Art. 36 – Commissione di designazione e procedura di elezione del Presidente dell’Associazione

Ai fini della elezione del Presidente dell’Associazione, la Giunta elegge, su proposta del Presidente in carica d’intesa con il Comitato di Presidenza, una Commissione di designazione.

La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da tre membri scelti tra rappresentanti di imprese associate che, avendo ricoperto cariche nel Sistema confederale, ne abbiano maturato una significativa conoscenza.

La Commissione di Designazione viene eletta nei primi quindici giorni del mese di marzo dell’anno di elezione del Presidente.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, si procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

Coloro che intendono candidarsi o coloro che intendono candidare altri alla carica di Presidente devono presentare per iscritto alla Commissione di Designazione la candidatura, al massimo entro dieci giorni dalla elezione della Commissione stessa. La Commissione, nel ricevere tali candidature opportunamente confermate dagli interessati, ne informerà tempestivamente il Presidente dell’Associazione per la convocazione di una riunione di Giunta nella quale i candidati si presenteranno illustrando le loro idee programmatiche.

Allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base associativa, la Commissione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, informandoli delle ulteriori eventuali candidature. Hanno diritto di essere sentiti i membri effettivi della Giunta dell’Associazione.

La Commissione sottoporrà alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta, a scrutinio segreto, presentandola  all’Assemblea che, in base a quanto previsto dall’art. 16, I comma, deve essere tenuta entro il 30 giugno.

Le indicazioni appoggiate da tanti associati  che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea devono in ogni caso essere incluse fra quelle che la Commissione di Designazione sottopone alla Giunta.

La Giunta comunque valuterà le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea, anche se pervenute al di fuori delle segnalazioni della Commissione di Designazione.

 

Art. 37  – Disposizioni generali sui sistemi di votazione

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone  si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori. In caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano per età.

Nelle delibere a scrutinio segreto diverse da quelle di cui al comma precedente, in caso di parità, la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente può, a suo giudizio, ripetere la votazione a scrutinio segreto per non più di due volte, dopo di che ricorrerà a quella palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le elezioni del Presidente dell’Associazione nonché dei Presidenti dei Gruppi merceologici, di Piccola Impresa  e dei Giovani Imprenditori, sono deliberate a maggioranza assoluta  dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle altre cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, in tutte le deliberazioni a maggioranza assoluta non si tiene conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Nelle adunanze di tutti gli  organi dell’Associazione il voto non può essere delegato, salvo quanto previsto dagli artt. 33, comma III e 38, comma III dello Statuto. I Regolamenti possono tuttavia ammettere ulteriormente deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.

Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un collegio, ciascun elettore vota per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

L’elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'Organo interessato vengono invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

 

Art. 38 – Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti  delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli artt.  19 lett. c),  25 III comma,  34 e 35 del presente Statuto e salvo diversa disposizione di Regolamento.

Il possesso dei predetti requisiti viene accertato, sulla base della dichiarazione dell’impresa associata,  al momento della candidatura o subito dopo la nomina e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l’impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o il Legale Rappresentante o il Presidente o l’Amministratore delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa , i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati o, su delega scritta dell’impresa,  soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità aziendale di grado rilevante.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti implica la  decadenza dalla carica che decorrerà a far data dalla comunicazione dell’impresa associata.

Coloro  che sono chiamati a qualunque carica  associativa sono tenuti ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico vigente e non potranno esprimersi in nome dell’Associazione se non appositamente delegati dal Presidente della stessa.

Gli stessi, laddove rinuncino alla carica, devono darne comunicazione scritta all’Organo collegiale dal quale si dimettono e al Presidente dell’Associazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio o, in caso contrario, dal momento in cui il Collegio si è ricostituito. Se viene meno la maggioranza del Collegio, l’Organo si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia alla carica da parte del Presidente dell’Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell’entrata in carica del nuovo Presidente.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto o  Regolamento, in ogni caso di cessazione del titolare di una carica associativa, si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, per il Presidente dell’Associazione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il Tesoriere nonché i Membri del Consiglio Direttivo è richiesta anche l’osservanza del completo inquadramento dell’impresa rappresentata, laddove applicabile.

Le cariche  dell'Associazione sono gratuite con l'eccezione di quanto previsto nel Regolamento per il Collegio dei Revisori contabili.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative  non possono farsi sostituire.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, le cariche elettive dell’Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di due ulteriori mandati biennali consecutivi.

Le cariche di Presidente dell’Associazione e di Presidente di Piccola  Impresa hanno durata quadriennale.

I Consiglieri dei Gruppi Merceologici e i Consiglieri dell’Organizzazione zonale sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Salvo diversa disposizione di Regolamento, per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse  dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del  mandato consecutivo precedente.

I soggetti  eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Decadono dalle  cariche associative  coloro che, senza giustificato motivo,  non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.

Gli stessi criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto non diversamente disciplinati, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici, Piccola Impresa, il Gruppo Giovani Imprenditori e l’Organizzazione zonale istituiti nell'ambito dell'Associazione.

 

Art. 39 – Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità

Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l’obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell’Associazione, Presidente dei Gruppi merceologici, Presidente di Piccola Impresa, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Revisore contabile, Tesoriere non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all’interno dell’Associazione, tranne quelle di membro di Organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione del presente Statuto o di Regolamento. Qualora si determini il cumulo anzidetto, l’interessato potrà optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell’opzione, egli decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell’Associazione.

Coloro che ricoprono la carica  di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere Incaricato per il Centro Studi, di Consigliere incaricato, di Tesoriere, di Proboviro, di altro membro del Consiglio Direttivo e della Giunta dell’Associazione nonché l’incarico di componente della Commissione di Designazione del Presidente sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell’incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, intervengono d’ufficio i Probiviri confederali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

In tali casi coloro che ricoprono le cariche di cui al  comma IV del presente articolo che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere alla Giunta dell’Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

Eventuali diverse situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta dell’Associazione.

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Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

Alle volte per fare bene basta un piccolo gesto: perché anche il poco, giorno dopo giorno, diventerà molto.

Fare impresa sostenibile è il nostro impegno di responsabilità:
significa creare valore per le generazioni future, per gli stakeholder e per l’ambiente.

Assolombarda