Regime sanzionatorio per i percettori di prestazioni di disoccupazione e disposizioni per lavoratori stagionali

L’Inps affronta alcune tematiche in materia di Aspi, miniAspi, Naspi, Dis-coll, Mobilità e Asdi.

L’Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti sulle misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva, proposte dai Centri per l’Impiego ai soggetti in stato di disoccupazione e percettori delle prestazioni a sostegno del reddito.

Di seguito riportiamo le diverse situazioni che si possono creare e le relative sanzioni:

  • In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni previste per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, verranno applicate le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, (corrispondente a 8 giorni di prestazione), in caso di prima mancata presentazione;
    2. la decurtazione di una mensilità, (corrispondente a 30 giorni di prestazione), alla seconda mancata presentazione;
    3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  • In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di una mensilità, (corrispondente a 30 giorni di prestazione), alla prima mancata partecipazione;
    2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  • In caso di mancata accettazione, sempre in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua sarà applicata direttamente la decadenza dalla prestazione e la conseguente perdita dello stato di disoccupazione.
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