Collocamento obbligatorio - lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille

Il Ministero del Lavoro fornisce delle indicazioni provvisorie con riguardo al pagamento del contributo esonerativo per le lavorazioni di cui all'art. 5, c. 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Il Ministero del Lavoro ha disposto, in via transitoria, che l'esclusione dei lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possa essere effettuata senza operare alcun versamento nei confronti del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

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