Sperimentazione dell’apprendistato di ricerca – Finanziamenti della Regione Lombardia

La Regione Lombardia mette a disposizione 2 milioni di euro per supportare la diffusione del contratto di apprendistato di ricerca, quale modalità di collaborazione e di trasferimento di know-how tra imprese e università/centri di ricerca.

Finalità dell’Avviso

La Regione Lombardia ha pubblicato un Avviso per promuovere la diffusione dell’apprendistato di ricerca previsto dall’art. 5 del d.lgs 167/2011, attraverso uno specifico canale di finanziamento.
Con il contratto di apprendistato di ricerca le imprese hanno l’opportunità di inserire giovani ad alto potenziale con l’obiettivo di sviluppare uno specifico progetto di ricerca di interesse aziendale in collaborazione con un’università o con centri di ricerca.
Nello specifico, l’Avviso della Regione Lombardia finanzia la formazione del ricercatore/apprendista, mentre non prevede alcun riconoscimento per i costi sostenuti per l’attività di ricerca.
L’apprendistato di ricerca si configura, pertanto, come una modalità innovativa di collaborazione e di trasferimento di know-how tra imprese e università/centri di ricerca, i quali mettono a disposizione le proprie competenze formative e di tutoraggio nell’accompagnare l’apprendista e supportare l’azienda nell’attività di ricerca (cfr. Contenuti correlati).
Inoltre, rispetto all’alto apprendistato per il conseguimento del dottorato di ricerca, l’apprendistato di ricerca è più flessibile in quanto, non essendo previsto il rilascio di un titolo, non è prevista l’erogazione della formazione ordinamentale richiesta invece per il dottorato di ricerca.

Contenuti dell’Avviso

Per accedere ai finanziamenti dell’Avviso, l’impresa deve avere in corso ovvero intende avviare un’attività di ricerca. In particolare, il datore di lavoro dovrà:

  • assumere un giovane con contratto di apprendistato di ricerca;
  • stipulare una convenzione con un’università o con un centro di ricerca, nella quale disciplinare i contenuti del Piano Formativo Individuale (PFI) dell’apprendista.

Le risorse messe a disposizione dall’Avviso ammontano a Euro 2.000.000; la domanda di contributo - per un importo massimo di Euro 17.000 - può essere presentata da singole università, da consorzi universitari o da centri di ricerca entro il 31 dicembre 2016.

Nello specifico, sono ammesse a finanziamento le spese connesse con:

  • la formazione trasversale e specialistica, erogata dall’università o dal centro di ricerca;
  • l’eventuale formazione svolta all’estero;
  • le attività di tutoraggio formativo accademico, nonché la formazione del tutor aziendale.

Rimangono, invece, a carico del datore di lavoro le attività di ricerca e formazione on the job svolte in azienda.

Il contratto di apprendistato di ricerca: profili formativi e giuslavoristici

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di ricerca i giovani:

  • di età compresa tra 18 e 29 anni;
  • in possesso di diploma di istruzione tecnica superiore, laurea triennale o magistrale, dottorato di ricerca;
  • residenti o domiciliati in Lombardia.

Il contratto di apprendistato di ricerca deve essere attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università o con centri di ricerca. Le convenzioni devono contenere - di norma - i seguenti elementi: definizione del progetto di ricerca, individuazione delle ore di formazione formale, requisiti e modalità di erogazione della formazione accademica e della formazione aziendale, presenza di un tutor universitario e di un tutor aziendale, termine del periodo di apprendistato, definizione delle condizioni di utilizzo dei risultati della ricerca e della titolarità dei diritti di proprietà industriale.
Il contratto di apprendistato di ricerca deve avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (24 mesi se il giovane è in possesso del titolo di dottorato di ricerca).
Il periodo di formazione si conclude con la redazione da parte dell’apprendista di un rapporto finale sull’attività di ricerca che dia evidenza sia delle conoscenze e abilità acquisite, sia dei risultati delle attività svolte in azienda.
Gli aspetti relativi all’inquadramento e alla retribuzione degli assunti con contratto di apprendistato di ricerca sono disciplinati, per le aziende del territorio milanese, dall’accordo sindacale tra Assolombarda e CGIL, CISL e UIL di Milano del 14 maggio 2013 (cfr. Contenuti correlati).
Per quanto non disciplinato dalla convenzione e dall’accordo sindacale, si applica la disciplina del Testo Unico dell’apprendistato e della contrattazione collettiva adottata in azienda.

Contatti

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assolombarda, tel. 02.58370.648/477, e-mail form@assolombarda.it.

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