Incentivi alle aziende che assumono soggetti beneficiari della Dote Unica Lavoro

Regione Lombardia mette a disposizione 5 milioni di euro fino al 30 giugno 2014 a titolo di contributo per l’abbattimento del costo del lavoro.

Regione Lombardia riconosce alle imprese con sede operativa nel territorio regionale un contributo fino a Euro 8.000 per ciascun lavoratore assunto a seguito del servizio di inserimento lavorativo attivato tramite la Dote Unica Lavoro.

La Dote Unica Lavoro rappresenta lo strumento per supportare l’inserimento nel mercato del lavoro di persone in difficoltà occupazionale (giovani disoccupati/inoccupati fino a 29 anni, disoccupati, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali) attraverso l’erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di formazione. Tali servizi possono essere attivati presso gli operatori accreditati per i servizi al lavoro (pubblici o privati).

Nella tabella è dettagliata l’intensità dell’incentivo in base al target dei lavoratori assunti e alla tipologia di contratto instaurato.

 

Target

Contratto di lavoro subordinato di almeno 12 mesi

Contratto di lavoro a tempo indeterminato1

Giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi2

Disoccupati da oltre 12 mesi, residenti o domiciliati in Lombardia o provenienti da unità operative/produttive situate in Lombardia

Disoccupati da oltre 6 mesi over 50, residenti o domiciliati in Lombardia o provenienti da unità operative/produttive situate in Lombardia

Disoccupati da oltre 6 mesi over 45 in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale, residenti o domiciliati in Lombardia o provenienti da unità operative/produttive situate in Lombardia

Lavoratori in CIGD / CIGS over 50 con causali di cessazione d’attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi

Lavoratori in CIGD / CIGS over 45 in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale con causali di cessazione d’attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi

 

 

 

 

 

 


Euro 3.000

 

 

 

 

 

 


Euro 8.000

Ex dirigenti over 50, residenti o domiciliati in Lombardia o provenienti da unità operative/produttive situate in Lombardia, assunti come dirigenti

Ex dirigenti che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti o domiciliati in Lombardia o provenienti da unità operative/produttive situate in Lombardia, assunti come dirigenti

 

 

Euro 5.000

 

 

Euro 10.000


La domanda di concessione dell’incentivo può essere presentata dal 23 gennaio 2014 e non oltre il 30 giugno 2014, salvo esaurimento anticipato dei 5 milioni di Euro stanziati dalla Regione Lombardia.

L'incentivo è volto a coprire i costi salariali fino a un importo massimo del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall’azienda durante i 12 mesi successivi all’assunzione (Regolamento CE 800/08)3. E’ cumulabile con altri incentivi purché nel rispetto della soglia sopra indicata.

Per attivare la procedura prevista dalla Dote, nonché per presentare la domanda attraverso il portale dedicato della Regione Lombardia, è possibile contattare Ecole, società partecipata da Assolombarda e accreditata per i servizi al lavoro (Stefano Tosoni, tel. 02.58370.650, stefano.tosoni@consorzioecole.it).

Contatti

Per ulteriori informazioni sugli aspetti giuslavoristici e previdenziali rispetto al sistema degli incentivi all’occupazione, è possibile contattare l'Area Lavoro e Previdenza (tel. 02.58370.213, lav@assolombarda.it).

Per ulteriori informazione sul sistema della Dote Unica Lavoro, è possibile contattare l'Area Sistema Formativo e Capitale Umano (Paola Gajo, Davide Ballabio, tel. 02.58370.224/648, sur@assolombarda.it).

Note

1. Il contratto di apprendistato è considerato un contratto a tempo indeterminato, pur con la possibilità di recesso al termine del periodo di formazione.
2. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34 del 25 luglio 2013, ha precisato che la locuzione "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" si riferisce a quei lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Ai fini della presenza del requisito occorre pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
3. Tale sistema di incentivi è stato notificato in data 21 ottobre 2013 dalla Regione Lombardia alla Commissione europea, la quale esprimerà un parere nell'arco di circa due mesi.

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