Macchinari "imbullonati"- Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulla nuova norma che disciplina le modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili d'impresa (Cat. D ed E)

In particolare viene chiarito che gli elementi essenziali nella determinazione della rendita cataste degli immobili speciali (Cat. D ed E) sono:

 

  1. il suolo;
  2. le costruzioni, intese come opere edili aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate (ad es. i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in argomento);
  3. gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, cioè quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno, risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. L'Agenzia cita ad esempio gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, quali gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili, i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Un'importante precisazione fatta dall'Agenzia è che, ai fini del calcolo della rendita, tutti questi elementi rilevano nei limiti dell'ordinaria apprezzabilità, rimanendo ininfluente un eventuale sovradimensionamento degli stessi (ad es. un impianto di condizionamento, laddove potenziato in relazione a uno specifico processo produttivo, viene computato nella stima catastale entro i limiti di valore di un impianto di condizionamento ordinario, senza tener conto del maggior valore non apprezzabile dall’utilizzatore medio).

 

La novità prevista dalla Legge di Stabilità consiste nell'eliminazione dal calcolo della rendita di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.

L'Agenzia, con riferimento a particolari settori di attività, elenca una serie di macchinari ed impianti che non andranno considerati nel calcolo della rendita. Si tratta in particolare:

  • per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche delle caldaie, delle camere di combustione, delle turbine, delle pompe, dei generatori di vapore a recupero, degli alternatori, dei condensatori, dei compressori, delle valvole, dei silenziatori e dei sistemi di regolazione dei fluidi in genere, dei trasformatori e degli impianti di sezionamento, dei catalizzatori e dei captatori di polveri, degli aerogeneratori (rotori e navicelle), degli inverter e dei pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni;
  • per le industrie manifatturiere dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, vengono citati ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti;
  • per le industrie siderurgiche degli impianti costituenti altoforni;
  • per i siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi dei forni di preriscaldamento, delle torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, degli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché degli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque;
  • per gli impianti di risalita delle funi, dei carrelli, delle sospensioni e delle cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – ed anche dei motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa;
  • per i parchi divertimento delle attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non è così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.

L'elenco è comunque a puro titolo esemplificativo e non esaustivo.

La norma, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, non ha effetto retroattivo.

Vi è tuttavia la possibilità, per le imprese che avessero immobili la cui rendita comprende il valore dei citati macchinari ed impianti, di richiedere un aggiornamento della rendita catastale sulla base delle nuove indicazioni.

Le imprese potranno presentare una domanda di aggiornamento della rendita catastale attraverso una nuova e specifica procedura DOCFA. Le domande presentate entro il 15 giugno 2016 avranno effetto dal 1° gennaio 2016, con la conseguenza che IMU e TASI 2016 verranno calcolate sulla "nuova" rendita rideterminata; le domande inviate successivamente al 15 giugno 2016 avranno effetto soltanto dal 2017 in avanti.

 

 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it

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