Rifiuti - Modalità semplificate per la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Definite le nuove modalità per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi da più produttori con un unico automezzo e l'iscrizione alla nuova categoria 4-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Decreto 1 febbraio 2018

Il presente decreto1- in vigore dall'8 febbraio 2018 - definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006.

La nuova norma risponde alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi (ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017) l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (come da apposita delibera del 24 aprile 2018 dell’Albo Gestori Ambientali).

Semplificazione documento di trasporto (FIR) e tenuta registro c/s

  • Il nuovo formulario di identificazione del rifiutoè emesso in 4 copie dal trasportatore nella fase di ritiro del rifiuto;
  • Ogni produttore compila3 il FIR inserendo il nominativo, codice fiscale, indirizzo in cui è stato effettuato il prelievo e firma le copie;
  • Una copia rimane presso l'ultimo produttore e le altre 3 copie sono trattenute dal trasportatore;
  • Il destinatario controfirma le copie e ne tiene una, una rimane al trasportatore e la quarta copia viene restituita in originale all'ultimo produttore. Gli altri produttori riceveranno sempre dal destinatario una fotocopia del formulario;
  • I soggetti che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di c/s mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari per 5 anni.

Si precisa che il destinatario annota nel registro il peso totale da lui accettato e vi allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi

Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori4, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.

Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore5

La deliberazione del 24 aprile 2018

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha emesso una delibera  - in vigore del 15 giugno 2018 - sull'individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e no ferrosi ai sensi dell'articolo 1 , comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - Criteri e requisiti per l'iscrizione.

Le imprese che intendono iscriversi alla nuova sottocategoria devono essere in possesso di determinati requisiti e condizioni e possono raccogliere e trasportare solo determinate tipologie di rifiuti non pericolosi - fino ad un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate - elencati all'articolo 3  della citata delibera, contenente in allegato A, anche il modello di comunicazione iscrizione/rinnovo.

L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari ad euro 50, ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

Note

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
2. Conforme all'allegato A del decreto.
3. Secondo le indicazioni dell'allegato B del decreto.
4. Iscritti all'albo gestori ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e/o iscritti all'albo secondo modalità semplificate di cui all'art.1 c 124 della legge 124 del 4/08/2017.
5. Art 193 comma 6 del D.Lgs 152/2006.

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