TITOLO VI: PICCOLA IMPRESA
Art. 42
Nell’ambito dell’Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita Piccola Impresa.
Essa concorre, nell’ambito delle linee politiche dell’Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell’art. 2 dello Statuto, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle piccole imprese.
Gli Organi di Piccola Impresa sono:
- il Comitato
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
Il Comitato è costituito dai rappresentanti di piccole imprese che siano a qualsiasi titolo membri della Giunta o dei Consigli dei Gruppi merceologici.
Il Presidente di Piccola Impresa è Vicepresidente di diritto dell’Associazione; un Vice Presidente è membro di diritto della Giunta.
Spetta a Piccola Impresa indicare al Presidente dell’Associazione i nomi che lo stesso sottoporrà alla Giunta per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle piccole imprese ai sensi dell’art. 25, comma II.
La definizione di Piccola Impresa, la sua composizione nonché il suo funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell’Associazione.
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