TITOLO IX: ASSOCIAZIONI COLLEGATE
Art. 45
In sintonia con i princìpi del Sistema organizzativo confederale, sono considerate Associazioni collegate quelle Associazioni con le quali vengono stabiliti rapporti di cooperazione.
I rapporti in questione sono ratificati dall'Assemblea, sentito il parere della Giunta la quale stabilisce nei singoli casi i contenuti e le modalità dei rapporti stessi.
Il Presidente di ogni Associazione collegata è membro di diritto della Giunta.
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